FLOROVIVAISMO
Come previsto dall’art. 2135 c.c., ed il novellato dall’art. 1, c. 1
D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, l’attività florovivaistica, è un’attività agricola rientrante nella sfera delle “attività dirette alla
cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso”.
Il verificarsi delle diverse fasi biologiche del ciclo produttivo: dalla talea alla pianta in vaso, per poi passare alla pianta verde ed infine alla pianta fiorita, crea quella mera opportunità per il settore di essere agricolo, di contro, non potrà mai essere qualificata come agricola la mera “commercializzazione” di piante e fiori.
Un’impresa florovivaistica può esercitare le seguenti attività:
– attività agricola pura relativa alla vendita, fornitura e posa in opera delle piante;-
– attività agricola connessa relativa alle prestazioni di servizi (potature e manutenzioni) rese
in modo prevalente con mezzi e strumenti normalmente impiegati nell’attività agricola;
– attività commerciale.
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