IVA SU DISTACCO DEL PERSONALE

IVA SU DISTACCO DEL PERSONALE

Dal 1.01.2025, il distacco di personale sarà soggetto a Iva anche in caso di mero
rimborso dei costi, come previsto dall’art. 16-ter del D.L. n. 131/2024 e chiarito dal
la Circ. 5/E del 16.05.2025. (https://www.geps.it/agenzia-dellentrate-circ-n-5-del-16-5-2025-distacchi-e-trattamento-fiscale-9668/)
• La normativa richiede la verifica di 3 requisiti: soggettivo (soggetto passivo Iva), oggetti
vo (corrispettivo, anche pari al solo costo), e territoriale (regole B2B/B2C ex art. 7-ter del
D.P.R. n. 633/1972).
Sono escluse da Iva le operazioni in codatorialità e gli avvalimenti gratuiti.
Nei contratti infragruppo tra membri di un Gruppo Iva, non si applica l’imposta.
• La nuova disciplina si applica solo ai contratti stipulati o rinnovati dal 1.01.2025.
Distinta è la somministrazione di manodopera, su cui l’Iva si applica solo sulla commissione.

 

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