COOPERATIVA MISTA AGRICOLA E ART 10 DPR 601/73
Una cooperativa agricola mista si configura, in ambito di fiscalità agricola, quando l’ente svolge più tipologie di attività agricole previste dall’art. 10 del D.P.R. 601/1973, integrandole con attività accessorie funzionali allo sviluppo del ciclo biologico dei soci.
Attività previste dall’art. 10 D.P.R. 601/1973
L’articolo 10 prevede l’esenzione da IRES per i redditi prodotti da cooperative che esercitano:
• Attività di conferimento di prodotti agricoli e zootecnici da parte dei soci
• Attività di allevamento di animali, con alimentazione proveniente almeno in parte dai terreni dei soci o della cooperativa stessa
Cosa rende “mista” una cooperativa
Una cooperativa è definita “mista” quando combina:
• Cooperativa di consumo agricolo: acquista beni e servizi da terzi per rivenderli ai soci a prezzi agevolati, utili alla cura del ciclo biologico
• Cooperativa di allevamento: alleva animali con mangimi prodotti almeno in parte dai soci
• Cooperativa di conferimento: riceve dai soci prodotti agricoli e zootecnici per manipolazione, trasformazione, conservazione e vendita
Queste attività accessorie sono considerate strumentali e indispensabili per la realizzazione delle attività agricole agevolabili. Secondo l’Agenzia delle Entrate, se tali attività sono svolte prevalentemente a favore dei soci e sono funzionali al ciclo biologico, possono rientrare nel perimetro dell’art. 10
