CORRETTA DEVOLUZIONE DEL 3% AI FONDI MUTUALISTICI

CORRETTA DEVOLUZIONE DEL 3% AI FONDI MUTUALISTICI
Riferimenti normativi essenziali
Artt. 8, 11 e 20 L. 31.01.1992, n. 59 – Art. 2545-quater c.c. – D.M. 9.01.2004 – D.M. 11.10.2004 – D.M. 1.12.2004 – D.M. 9.10.2007 – Ris. Agenzia Entrate 16.06.2004, n. 87/E – C.M. 28.09.2004, prot. 1558874 – C.M. 13.04.2005, prot. 1557214 – C.M. 7.05.2007, prot. 0015874 – D.M. 23.07.2014
Obbligo di devoluzione del 3%
Ogni società cooperativa e ogni consorzio cooperativo è tenuto a destinare il 3% dell’utile netto annuale ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Si tratta di un obbligo previsto dalla normativa civilistica e dalle disposizioni speciali che regolano il sistema mutualistico italiano.
Destinazione del contributo
Cooperative aderenti ad Associazioni Nazionali riconosciute
Il contributo deve essere versato al Fondo Mutualistico dell’Associazione di appartenenza.
Cooperative non aderenti
Devono effettuare il versamento direttamente allo Stato, tramite modello F24, secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Verifica in sede di revisione
La corretta devoluzione del 3% è oggetto di controllo obbligatorio durante la revisione cooperativa prevista dal D.Lgs. 220/2002. La modulistica ministeriale include una scheda specifica dedicata alla verifica del calcolo e dell’avvenuto versamento.
Finalità del contributo
La quota del 3% sostiene: la crescita del movimento cooperativo; la formazione e lo sviluppo delle competenze; la promozione dei valori mutualistici; la continuità delle attività istituzionali a tutela delle cooperative.
Fondo Promocoop
