DECRETO FLUSSI

DECRETO FLUSSI

Decreto flussi, DPCM 29 dicembre 2022 in G.U. 21 del 26 gennaio scorso, nuovo obbligo di verifica per i datori di lavoro Sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 il D.P.C.M. del 29 dicembre 2022 , il 26 gennaio u.s. è stato pubblicato il Decreto Flussi .

Sono state fissate le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare per una
quota massima di ingressi pari a 82.705 unità di cui:
a) 44.000 delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale
b)38.705 delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo , di cui 30.105 unità riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero, nonché della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale.
Le novità importanti introdotte dal Decreto flussi 2022 riguarda la necessità che il datore di lavoro, prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro, verifichi, presso il Centro per l’Impiego competente, che non vi siano altri lavoratori già presenti in Italia disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all’estero. Tale verifica va effettuata attraverso l’invio di una richiesta di personale al Centro per l’Impiego, mediante un apposito modulo disponibile da Anpal e scaricabile dal sito ufficiale.

Richiesta N.O. Procedura
Alla richiesta di nulla osta, pertanto, si potrà procedere solo se:

  • il Centro per l’Impiego non risponde alla richiesta presentata, entro quindici giorni lavorativi dalla data della domanda;
  • il lavoratore segnalato dal Centro per l’Impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro
    offerto;
  • il lavoratore inviato dal Centro per l’Impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Il verificarsi delle suddette circostanze deve risultare da un’autocertificazione che il datore di lavoro dovrà
allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.
Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è necessaria per:
– i lavoratori stagionali;
– i lavoratori formati all’estero con corsi finanziati dai fondi FAMI ed al fine di assicurare continuità ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi. Per questi lavoratori sono previste quote riservate di ingresso (art. 23 D.lgs. del 25.07.1998 n. 286 – TU Immigrazione). È stata inoltre confermata anche per il 2023 la procedura semplificata con la quale verranno esaminate le domande.

Si tratta di un importante novità, introdotta con il DL n.73/2022, in base alla quale, fatti salvi i controlli a campione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, la verifica dell’osservanza dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri viene demandata a professionisti (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati…) che dovranno rilasciare una asseverazione attestante la presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa. Un ulteriore semplificazione è quella che esclude la presentazione dell’asseverazione nel caso in cui le domande di nulla osta al lavoro siano presentate, per conto dei loro associati, dalle associazioni datoriali che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Altra importante novità di quest’anno, anche se in parte già sperimentata in occasione del decreto flussi 2021 è che, trascorsi trenta giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente ed inviato -in via telematica- alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che dovranno rilasciare il visto di ingresso entro venti giorni dalla relativa domanda.

Tutte le domande potranno essere inviate a partire dal 27 marzo 2023.

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